E’ finalmente arrivata la prima delle due circolari in programma su fattura elettronica e conservazione sostitutiva, la circolare n.45/E del 19 ottobre 2005 affronta tutte le novità introdotte in materia di fatturazione IVA ed ha introdotto anche nel nostro paese la fatturazione elettronica.
L'Agenzia delle Entrate analizza quindi in modo sistematico le disposizioni contenute negli articoli 21, 39 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica, del 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione delle operazioni, come modificati dal decreto n. 52 del 2004.
Viene posta particolare attenzione, ai soggetti, al contenuto minimo obbligatorio del documento, al momento e alle modalità di emissione e di annotazione nonché al processo di conservazione e controllo del documento stesso.
La circolare illustra, inoltre, le ulteriori disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 in materia di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.
I principali chiarimenti riguardano le modalità di emissione tramite strumenti informatici della fattura elettronica, i soggetti autorizzati a emetterla, le modalità di registrazione e conservazione del documento e le modalità di applicazione al documento informatico di alcuni obblighi previsti, originariamente, per le fatture emesse su supporto cartaceo.
Si forniscono, anche, importanti chiarimenti riguardo al processo di emissione e su come sia possibile affidare l'incarico direttamente al proprio cliente o a un terzo, c.d. outsourcing, individuando in modo puntuale il responsabile del processo.
In merito all'interpretazione dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del decreto ministeriale del 23 gennaio 2004 secondo cui "il processo di conservazione e' effettuato con cadenza almeno quindicinale per le fatture (...)", l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il processo di conservazione delle fatture elettroniche, fermi restando i termini per l'assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, debba essere operato entro i quindici giorni dal ricevimento, ovvero, dall'emissione delle fatture elettroniche.
La circolare, infine, interviene sul problema della localizzazione dell'archivio dove possono essere conservati i documenti e sull'impatto che le nuove disposizioni avranno sull'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.