Le nostre imprese potranno, sostituire fatture e scritture contabili cartacee con documenti emessi digitalmente e conservati su supporti ottici o altri supporti comunque idonei.
La rivoluzione digitale è già iniziata e comporterà grandi risparmi per imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni.
Una circolare emessa dall'Agenzia delle Entrate (circolare 45/E del 19 ottobre 2005) ha fornito alcune utili linee guida interpretative ai professionisti e alle imprese in merito alla recente legislazione di recepimento comunitario in materia di fatturazione (D. Lgs. n. 52/2004 di attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione - anche elettronica - in materia di IVA).
Occorre sottolineare che già da oltre un anno le imprese italiane possono emettere fatture elettroniche e archiviare digitalmente documenti contabili e fiscali, liberando per sempre i loro ingombranti archivi dai documenti cartacei/analogici (che vengono sostituiti in tutto o in parte dal più moderno documento informatico).
Cosa è la fatturazione elettronica?
La recente circolare ha pertanto chiarito che la fatturazione elettronica nulla ha a che vedere con l'invio delle fatture come allegato di una e-mail: infatti, questa procedura di trasmissione delle fatture è da tempo utilizzata dalle imprese ed era da tempo consentita sulla base di precedenti provvedimenti della Agenzia delle Entrate, purchè all'invio telematico della fattura seguisse la sua stampa cartacea e la sua tradizionale archiviazione.
Si sottolinea, pertanto, che la fattura allegata ad una e-mail, se non viene emessa secondo le modalità previste dal DMEF, viene ancora oggi considerata come un normale documento analogico.
Con il Decreto Legislativo del 20 febbraio 2004 n. 52 si introduce invece un sistema di fatturazione del tutto innovativo, che permette - per la prima volta - di "dematerializzare" l'intero ciclo di vita di una fattura, dalla sua emissione alla sua conservazione digitale.
venerdì 15 dicembre 2006
giovedì 14 dicembre 2006
DL 20/02/2004, n. 52 - Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione
E’ finalmente arrivata la prima delle due circolari in programma su fattura elettronica e conservazione sostitutiva, la circolare n.45/E del 19 ottobre 2005 affronta tutte le novità introdotte in materia di fatturazione IVA ed ha introdotto anche nel nostro paese la fatturazione elettronica.
L'Agenzia delle Entrate analizza quindi in modo sistematico le disposizioni contenute negli articoli 21, 39 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica, del 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione delle operazioni, come modificati dal decreto n. 52 del 2004.
Viene posta particolare attenzione, ai soggetti, al contenuto minimo obbligatorio del documento, al momento e alle modalità di emissione e di annotazione nonché al processo di conservazione e controllo del documento stesso.
La circolare illustra, inoltre, le ulteriori disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 in materia di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.
I principali chiarimenti riguardano le modalità di emissione tramite strumenti informatici della fattura elettronica, i soggetti autorizzati a emetterla, le modalità di registrazione e conservazione del documento e le modalità di applicazione al documento informatico di alcuni obblighi previsti, originariamente, per le fatture emesse su supporto cartaceo.
Si forniscono, anche, importanti chiarimenti riguardo al processo di emissione e su come sia possibile affidare l'incarico direttamente al proprio cliente o a un terzo, c.d. outsourcing, individuando in modo puntuale il responsabile del processo.
In merito all'interpretazione dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del decreto ministeriale del 23 gennaio 2004 secondo cui "il processo di conservazione e' effettuato con cadenza almeno quindicinale per le fatture (...)", l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il processo di conservazione delle fatture elettroniche, fermi restando i termini per l'assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, debba essere operato entro i quindici giorni dal ricevimento, ovvero, dall'emissione delle fatture elettroniche.
La circolare, infine, interviene sul problema della localizzazione dell'archivio dove possono essere conservati i documenti e sull'impatto che le nuove disposizioni avranno sull'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
L'Agenzia delle Entrate analizza quindi in modo sistematico le disposizioni contenute negli articoli 21, 39 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica, del 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di fatturazione delle operazioni, come modificati dal decreto n. 52 del 2004.
Viene posta particolare attenzione, ai soggetti, al contenuto minimo obbligatorio del documento, al momento e alle modalità di emissione e di annotazione nonché al processo di conservazione e controllo del documento stesso.
La circolare illustra, inoltre, le ulteriori disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 in materia di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.
I principali chiarimenti riguardano le modalità di emissione tramite strumenti informatici della fattura elettronica, i soggetti autorizzati a emetterla, le modalità di registrazione e conservazione del documento e le modalità di applicazione al documento informatico di alcuni obblighi previsti, originariamente, per le fatture emesse su supporto cartaceo.
Si forniscono, anche, importanti chiarimenti riguardo al processo di emissione e su come sia possibile affidare l'incarico direttamente al proprio cliente o a un terzo, c.d. outsourcing, individuando in modo puntuale il responsabile del processo.
In merito all'interpretazione dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del decreto ministeriale del 23 gennaio 2004 secondo cui "il processo di conservazione e' effettuato con cadenza almeno quindicinale per le fatture (...)", l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il processo di conservazione delle fatture elettroniche, fermi restando i termini per l'assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, debba essere operato entro i quindici giorni dal ricevimento, ovvero, dall'emissione delle fatture elettroniche.
La circolare, infine, interviene sul problema della localizzazione dell'archivio dove possono essere conservati i documenti e sull'impatto che le nuove disposizioni avranno sull'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
mercoledì 13 dicembre 2006
Depositato alla cancelleria del Tribunale di Milano il primo ricorso per decreto ingiuntivo per via telematica.
Milano, 12 dicembre 2006 - E' stato depositato alla cancelleria del Tribunale il primo ricorso per decreto ingiuntivo per via telematica. A darne l'annuncio è stato il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Paolo Giuggioli, che dal proprio computer ha cliccato il primo invio telematico, concretizzando il progetto di informatizzazione di questa procedura. "Abbiamo compiuto un altro passo fondamentale per il miglioramento della giustizia nel nostro Paese". Questo il commento di Giuggioli, che ha spiegato che "i sessanta-novanta giorni di attesa per un decreto ingiuntivo si tradurranno ora in pochi giorni".+ Il progetto ha preso il via a maggio quando, alla presenza di alcuni rappresentanti del ministero della Giustizia, è cominciata la sperimentazione da parte di un gruppo di avvocati guidati dal presidente dell'Ordine. "Con l'attivazione presso il Tribunale di Milano del Processo civile telematico limitatamente al procedimento di ingiunzione, gli atti depositati telematicamente e gli avvisi di cancelleria ricevuti in via telematica hanno valore legale - spiega l'Ordine degli Avvocati attraverso una nota -. Sono pertanto sostitutivi del cartaceo, evitando così l'accesso alla cancelleria per il deposito del ricorso e il ritiro del decreto ingiuntivo". Gli atti hanno valore legale per gli avvocati registrati sul punto d'accesso autorizzato dell'Ordine. "Il sistema, in fase di assestamento, necessita ancora di un forte monitoraggio per mettere a punto una procedura cosìtecnologicamente complessa - spiega ancora l'ordine - nella quale per la prima volta in Italia viene sperimentato in maniera massiccia l'utilizzo della firma digitale".
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